1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione e al budget. Tali bilanci sono redatti in termini di competenza e in termini di cassa e, in allegato, presentano una riclassificazione dei conti secondo il criterio della contabilità analitica.
2. L'unità temporale della gestione di cui al comma 1 è l'anno finanziario, che comincia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine il Governo presenta alle Camere:
a) entro il 30 maggio, il budget relativo all'anno precedente;
b) entro il 15 luglio, il Programma di stabilità, da trasmettere, dopo la sua approvazione, ai competenti organismi dell'Unione europea;
c) entro il 30 settembre, il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge di delega della legge finanziaria e gli schemi dei relativi decreti legislativi, distinti per ciascun Ministero, la relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il bilancio pluriennale programmatico.
1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato nel rispetto del Programma di stabilità, deliberato dal Parlamento ai sensi dell'articolo 4.
2. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, per ciascun Ministero, secondo le rispettive competenze istituzionali, in programmi e in missioni, stabiliti in modo tale che a ciascuna voce corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. I programmi sono sviluppati all'interno di ciascuno stato di previsione. Le missioni sono costituite da più programmi sviluppati all'interno di ciascuno stato di previsione, con il concorso di più centri di responsabilità amministrativa o di più Ministeri. Ciascun programma e ciascuna missione sono determinati in riferimento ad oggetti specifici e comprendono l'insieme delle risorse finanziarie e strumentali, comprese le dotazioni di personale, necessarie per il raggiungimento dello scopo.
3. Per ogni posta di bilancio sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate alla Tesoreria centrale dello Stato e per pagate le somme erogate dalla medesima Tesoreria;
d) l'insieme delle risorse umane che si intende impiegare, con l'indicazione del numero dei soggetti, delle relative qualifiche e del costo conseguente.
4. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari nell'esame e nell'approvazione del budget relativo all'esercizio precedente, nonché degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti.
5. Le somme comprese in ciascuna posta di bilancio sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e in spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia.
6. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti annessi a ciascuno stato di previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni posta di bilancio sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai rispettivi dirigenti generali responsabili della gestione.
7. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle aziende e amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo.
8. Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare e integrato da un allegato tecnico. Nelle note preliminari
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il Programma di stabilità da trasmettere, dopo la sua approvazione, ai competenti organismi dell'Unione europea, il quale definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel Programma di stabilità, premessa la valutazione puntuale e motivata
a) il quadro tendenziale degli andamenti di finanza pubblica, nel contesto della più generale evoluzione macroeconomica del Paese. Il quadro tendenziale espone, in particolare, i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basati sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerti;
b) il quadro programmatico degli andamenti della finanza pubblica, nel contesto della più generale evoluzione macroeconomica del Paese, tenendo conto degli effetti della manovra finanziaria prevista. Il quadro programmatico espone, in particolare, gli obiettivi macroeconomici nonché quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione e all'andamento della pressione fiscale e contributiva nel quadro delle tendenze europee;
c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale, dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nonché gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione
e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel conto delle pubbliche amministrazioni, per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;
f) l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale.
3. Il Programma di stabilità, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.
4. Il Programma di stabilità indica il quadro complessivo della ripartizione delle risorse tra i vari Ministeri, distinguendo tra spese obbligatorie, semplici rifinanziamenti delle disposizioni di leggi esistenti e nuovi programmi da sviluppare, precisando altresì le relative scadenze temporali.
1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con le regole e con gli obiettivi indicati nel Programma di stabilità e copre un periodo non inferiore a tre anni. Il bilancio pluriennale espone separatamente:
a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente);
b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi previsti dal Programma di stabilità (bilancio pluriennale programmatico).
2. Il bilancio pluriennale è redatto per grandi aggregati contabili, in grado di evidenziare l'andamento settoriale delle entrate e delle spese; in entrambi i casi sono evidenziati i trasferimenti correnti e in conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata, nonché l'articolazione territoriale e i livelli istituzionali coinvolti nella relativa gestione, in modo da fornire il quadro di un bilancio consolidato di tutta la pubblica amministrazione. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e a eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.
3. Nelle note preliminari che illustrano le previsioni complessive del bilancio pluriennale devono essere motivate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le variazioni derivanti dagli andamenti tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli interventi programmatici.
4. Il bilancio pluriennale è approvato, con apposito articolo, dal disegno di legge di bilancio annuale di cui all'articolo 4. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente, previsto alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è integrato per tenere conto degli effetti della legge di delega e dei relativi decreti legislativi di cui all'articolo 16.
1. In sede di formulazione degli schemi dei rispettivi stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali di base, gli obiettivi e i programmi di ciascun dicastero, corredandoli di tutte le informazioni
1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlate entrate.
3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla normativa vigente in materia.
4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o per erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatti a scopo determinato.
5. Restano valide le disposizioni legislative vigenti che prevedono la riassegnazione di particolari entrate alle voci di spesa.
1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) poste programmatiche, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
d) voci, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione analitica.
2. Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;
b) poste programmatiche. Ai fini dell'approvazione parlamentare le poste programmatiche individuano i costi di ciascun programma e di ciascuna missione e le eventuali entrate derivanti dall'attività prodotta. I relativi costi sono individuati sulla base del piano dei conti di cui all'articolo 3, comma 9. Le poste programmatiche sono aggiornate annualmente, ponendo in evidenza le variazioni relative all'anno precedente;
c) voci, secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e alle funzioni di cui al comma 3, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. Le voci costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione analitica
3. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultano:
a) le categorie in cui è classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
b) le funzioni-obiettivo di primo e di secondo livello in cui è ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni, economica e funzionale, si conformano ai criteri adottati nella contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
c) la ripartizione della spesa, per ciascun Ministero, in funzione dei programmi realizzati, conteggiando gli oneri diretti e quelli indiretti.
4. In appendice al quadro contabile di cui al comma 3 sono previsti appositi prospetti che illustrano le eventuali sovrapposizioni tra i diversi criteri di ripartizione.
5. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle poste programmatiche, delle categorie e delle voci può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.
6. In appositi allegati agli stati di revisione della spesa le voci di bilancio sono analiticamente ripartite in articoli secondo le loro finalità e le variazioni annuali delle somme proposte sono adeguatamente motivate per ciascuna voce.
7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento alle dotazioni di competenza e a quelle di cassa, sono distintamente indicati:
a) il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti, denominato «risparmio pubblico»;
b) il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
c) il risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti, denominato «saldo netto da finanziare o da impiegare»;
d) il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese, denominato «ricorso al mercato».
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, il «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine», le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 e iscritte in aumento delle dotazioni di competenza e di cassa delle competenti voci di bilancio le somme necessarie:
a) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
b) per aumentare gli stanziamenti delle voci di bilancio aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e con la riscossione delle entrate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco delle voci di cui alla lettera b) del comma 2 da approvare con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte di conto capitale, il «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa».
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, il «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardano le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della presente legge, e all'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e che, comunque, non impegnano i bilanci futuri con carattere di continuità.
2. Il trasferimento di somme dal Fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle voci di bilancio sono effettuati mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle voci interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco, da approvare con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può essere esercitata la facoltà di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del budget è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal Fondo di cui al presente articolo.
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa», il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 e iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa delle voci iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle dotazioni delle voci medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del budget. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento.
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria», il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo di riserva per la riduzione della pressione fiscale», il cui ammontare è determinato dal Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle maggiori entrate fiscali accertate in corso d'anno, fermo restando il rispetto del saldo netto da finanziare determinato dal Programma di stabilità.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di maggio, il budget relativo all'anno precedente.
2. I bilanci di ciascun Ministero sono assegnati, secondo le disposizioni del relativo Regolamento parlamentare, alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che provvedono al loro esame e alla loro approvazione.
3. In allegato a ciascun bilancio è contenuta una relazione che illustra i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16.
4. Le poste di bilancio sono riclassificate in apposite tabelle secondo gli schemi della contabilità analitica e sulla base del piano dei conti di cui all'articolo 3, comma 9, e sono correlate ai singoli programmi di intervento.
5. I bilanci sono certificati da un'autorità esterna indipendente.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge di delega della legge finanziaria, nonché gli schemi dei relativi decreti legislativi, concernenti ciascun Ministero.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 4, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari ai citati obiettivi.
3. La legge finanziaria contiene esclusivamente l'elenco dei programmi e delle missioni che sono oggetto dei decreti legislativi di cui al comma 1, i cui schemi sono presentati contestualmente per la valutazione da parte delle competenti Commissioni parlamentari, nonché la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione. Indica, altresì, gli effetti finanziari conseguenti alla realizzazione del programma di Governo per il primo anno considerato nel bilancio pluriennale, e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1o gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 17 e le corrispondenti tabelle;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 18, comma 9.
4. La legge finanziaria indica altresì la quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale che affluisce al Fondo di riserva di cui all'articolo 14.
5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 17, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5 del presente articolo, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e), nel Programma di stabilità deliberato dal Parlamento.
7. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 18, comma 9, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo.
1. La legge finanziaria, in apposita norma, prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale e, in particolare, di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del Programma di stabilità deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria
1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 17, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; qualora tali autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria centrale dello Stato, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata;
c) mediante modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportano conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera c).
2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
3. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera d).
4. Il disegno di legge finanziaria indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa a carattere pluriennale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera c), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o in contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.
1. Gli articoli da 1 a 11-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono abrogati.